Sì, è possibile costituire una CER che, nel rispetto dei principi fissati all’art. 31 del decreto legislativo 199/21, operi a livello nazionale. Affinché una CER nazionale possa valorizzare l’autoconsumo diffuso, deve individuare al suo interno configurazioni sottese alla medesima cabina primaria. Con riferimento a ciascuna di esse viene calcolata la quantità di energia oggetto dell’autoconsumo diffuso e viene erogato il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, come definito da ARERA nel Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso – TIAD e, se spettante, l’incentivo, come definito dal DM 7 dicembre 2023 n. 414. AI fini dell’erogazione del servizio per l’autoconsumo diffuso, da parte del GSE, finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata, per ciascuna configurazione dovrà essere pertanto presentata una richiesta di accesso, nel rispetto di quanto previsto all’art. 31 del decreto legislativo 199/21e dal citato TIAD.
È necessario costituire legalmente la Comunità Energetica Rinnovabile (CER), sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc., ossia dotare la CER di una propria soggettività giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi.
Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
Una stessa CER, una volta costituita, può fare richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso per diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una specifica richiesta di accesso.
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, una configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione o Unità di Produzione.
Una configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione o Unità di Produzione.
La CER, in qualità di soggetto giuridico, deve poi avere un atto costitutivo o statuto in cui figurino tutti gli elementi essenziali riportati nelle Regole Operative e deve risultare proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.
I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione della configurazione devono essere appartenenti all’area sottesa alla medesima cabina primaria.
Non possono essere membri o soci della CER:
Non è, inoltre, possibile far parte, come clienti finali di una CER per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto.
Uno o più produttori che non siano membri o soci della CER (c.d. produttori “terzi”) possono conferire mandato perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa incentivabile.
Tali soggetti possono anche essere, ad esempio, grandi imprese, amministrazioni centrali o svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica.
Il ruolo di Referente può essere svolto dalla CER tramite il suo rappresentante legale (individuato nello statuto o atto costitutivo), da un produttore o cliente finale membro della CER o, in alternativa, da un produttore terzo che risulti una ESCO certificata UNI 11352.
La definizione delle modalità di ripartizione dei contributi economici riconosciuti dal GSE sull’energia autoconsumata tra i membri o soci delle configurazioni è in capo alla medesima configurazione.
Tuttavia, qualora l’energia elettrica incentivata annualmente superi il 55% di energia immessa dagli impianti rientranti nella configurazione (o il 45% in caso di impianti per i quali si è acceduto anche a un contributo in conto capitale), la quota di incentivo afferente all’energia elettrica incentivata che eccede tali soglie deve essere destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti.
Si precisa inoltre che la quota di incentivo eccedentaria:
-nell’ambito di una CER può essere destinata a favore di soci/membri a condizione che non siano configurabili come “impresa”;
-in una configurazione di Autoconsumo individuale a distanza realizzata da una Pubblica Amministrazione, può essere destinata alla stessa Amministrazione in qualità di soggetto autoconsumatore diverso da un’impresa.
La quota percentuale di energia elettrica eccedentaria annuale è calcolata aggregando gli impianti di produzione incentivati in due insiemi:
-impianti di produzione che accedono alla sola tariffa premio (soglia al 55%);
-impianti di produzione che cumulano la tariffa premio con un contributo in conto capitale (soglia al 45%).
La quota di incentivo eccedentaria riferita a ciascun insieme è calcolata a partire dall’incentivo riconosciuto dal GSE agli impianti appartenenti al singolo insieme ed è proporzionale alla quota percentuale di energia elettrica eccedentaria di tale insieme.
La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE, a conguaglio, su base annuale.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il paragrafo “2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell’importo della tariffa premio eccedentaria” delle Regole Operative.
Le configurazioni assicurano la suddetta destinazione, mediante esplicita previsione nello statuto (per le CER), nel contratto di diritto privato (per i Gruppi di Autoconsumatori), o, nel caso di Autoconsumatore individuale a distanza, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il Referente è tenuto, inoltre, a:
Si riportano di seguito i principali elementi distintivi nell’ambito delle diverse configurazioni di autoconsumo, suddivisi per argomento:
Contributi economici
Le uniche configurazioni che possono accedere alle tariffe incentivanti sull’energia condivisa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili, i Gruppi di Autoconsumatori e l’Autoconsumatore individuale a distanza. Tra queste, solo le prime due possono richiedere il contributo PNRR in conto capitale laddove gli impianti di produzione siano ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Con riferimento al contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia autoconsumata, oltre alla tariffa di trasmissione riconosciuta per tutte le configurazioni, per i Gruppi di Autoconsumatori e di clienti attivi che agiscono collettivamente vengono calcolate anche le tariffe di distribuzione e le perdite evitate di rete sull’energia elettrica autoconsumata riferita ai soli impianti di produzione ubicati nell’edificio o condominio cui appartengono anche le unità di consumo.
Clienti finali
Nelle configurazioni di Autoconsumatore individuale a distanza e di Cliente attivo a distanza deve esserci un unico cliente finale, mentre per le altre configurazioni possono essere presenti più clienti finali.
Impianti di produzione
All’interno di configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili, Gruppi di Autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza, gli impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili. Nelle altre tipologie di configurazione, sono ammessi anche impianti alimentati da fonti non rinnovabili.
Tutte le configurazioni possono includere impianti esistenti (cioè, entrati in esercizio prima del 16 dicembre 2021) per i quali non viene comunque corrisposto l’incentivo, ma nel caso di CER la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.
Ubicazione dei punti di connessione
I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti a tutte le tipologie di configurazioni di autoconsumo diffuso devono essere appartenenti all’area sottesa alla medesima cabina primaria.
Inoltre:
Soggetti e accordi tra soci/membri
La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC) devono essere regolarmente costituite e dotate di una propria soggettività giuridica, attraverso una forma giuridica che ne garantisca la conformità con gli obiettivi principali previsti dalla legge.
Le CER e le CEC sono, dunque, caratterizzate da uno statuto o atto costitutivo, che presenti gli elementi essenziali precisati nelle Regole Operative.
Per i Gruppi di autoconsumatori e di clienti attivi che agiscono collettivamente è sufficiente un accordo di diritto privato che presenti i contenuti minimi indicati nelle Regole Operative. Nel caso di condomini, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al Gruppo.
A differenza delle altre configurazioni, non possono essere soci o membri della CER i seguenti soggetti:
La tariffa incentivante è cumulabile con:
La tariffa incentivante non è cumulabile con:
Da ultimo, si precisa che i contributi spettanti all’energia elettrica condivisa nell’ambito delle configurazioni ammesse, sono alternativi rispetto al meccanismo dello Scambio sul Posto.
La tariffa incentivante (tariffa premio) riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica condivisa nell’ambito di una CER o di altra configurazione, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.
Potenza impianto | Tariffa premio |
potenza 200 kW | 80€/MWh + (0÷40€/MWh) |
200 kW < potenza 600 kW | 70€/MWh + (0÷40€/MWh) |
potenza > 600 kW | 60€/MWh + (0÷40€/MWh) |
La tariffa premio si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nelle Regioni del sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
Sì, il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso agli incentivi.
Il Referente è tenuto a corrispondere un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il GSE fornisce, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, un parere preliminare positivo per l’ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
Al momento dell’invio della richiesta, il Gruppo o la Comunità deve risultare già costituito/a, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva.
La richiesta di verifica preliminare può essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico Sistemi di Produzione e Consumo – SPC raggiungibile dall’Area Clienti del GSE.
Sì, con riferimento agli impianti non incentivati inseriti nelle configurazioni, il GSE calcola esclusivamente il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
Gli impianti non incentivati mantengono, inoltre, il diritto di remunerazione dell’energia immessa in rete, tramite le seguenti opzioni:
1)richiedendo, in fase di richiesta di accesso al servizio di autoconsumo, il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato;
2)stipulando un contratto di ritiro con altro Utente del Dispacciamento sul libero mercato.
È possibile partecipare alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso in qualità di:
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola configurazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o di altra configurazione di autoconsumo diffuso. È possibile, tuttavia, che uno stesso soggetto possa partecipare a due diverse configurazioni con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
Il contratto per la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso è oggetto di aggiornamento ogni volta subentrino modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali ad esempio quelle che derivano dall’inserimento nella configurazione e/o dalla fuoriuscita di clienti finali e/o produttori.
Le principali tipologie di modifica sono le seguenti:
Si precisa che oltre alle suddette vanno segnalate tutte le modifiche che possono avere incidenza sul calcolo dei contributi spettanti e sui requisiti necessari.
Sono consentiti interventi di manutenzione che non comportano incrementi della potenza nominale dell’impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi:
Sì, purché ciascun punto di connessione o impianto sia inserito in un’unica configurazione e fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una specifica richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Il GSE dispone la decadenza degli incentivi nel caso in cui, all’esito dell’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le seguenti violazioni rilevanti:
Nel caso in cui nell’ambito della domanda di accesso all’autoconsumo diffuso venga richiesto il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato, tale richiesta s’intende relativa a tutti gli impianti di produzione o unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione.
In questo caso eventuali contratti afferenti a impianti di produzione o unità di produzione per i quali è stata fatta richiesta di accesso al Ritiro Dedicato, saranno risolti di diritto dal GSE alla data di decorrenza del servizio di autoconsumo diffuso.
Qualora nell’ambito della domanda di accesso all’autoconsumo diffuso non venga richiesto il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, gli intestatari di eventuali contratti di Ritiro Dedicato già in essere continueranno a mantenerne la titolarità.
Se un’utenza elettrica ha come riferimento un indirizzo sito in un comune, ma l’immobile al quale fornisce energia è tracciato nei mappali di un altro comune, ai fini dell’inserimento in una configurazione l’indirizzo di riferimento è quello del POD.
L’energia elettrica autoconsumata in ciascuna ora da una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o da un’altra configurazione di autoconsumo diffuso è pari al minor valore tra l’energia complessivamente immessa in rete nell’ora dagli impianti di produzione e la somma delle energie prelevate nella stessa ora da ciascun consumatore della configurazione, relativamente ai punti di connessione appartenenti all’area afferente alla medesima cabina primaria. Rappresenta dunque la quantità di energia virtualmente condivisa tra i produttori e i consumatori.
Tale energia è determinata dal GSE sulla base delle misure trasmesse dai distributori di rete al GSE.
Il contributo per la valorizzazione ARERA è riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata nell’ambito della configurazione (fatta eccezione per i Sistemi di Distribuzione Chiusi, per i quali non viene riconosciuto tale contributo).
La tariffa incentivante è cumulabile con:
La tariffa incentivante non è cumulabile con:
Da ultimo, si precisa che i contributi spettanti all’energia elettrica condivisa nell’ambito delle configurazioni ammesse, sono alternativi rispetto al meccanismo dello Scambio sul Posto.
A seguito della presentazione della richiesta di accesso al contributo:
1.Entro 90 giorni dalla richiesta (al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario o ad altri soggetti interpellati), il GSE conclude l’istruttoria e ne comunica le risultanze al Soggetto beneficiario. Il GSE può formulare una richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta.
2.Il GSE trasferisce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
3.In caso di esito positivo, entro 30 giorni dall’avvio dei lavori, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare l’avvenuto avvio dei lavori, tramite l’apposita funzionalità attivata sul Portale SPC – COMUNITA’ ENERGETICHE E AUTOCONSUMO.
4.A seguito dell’emanazione dell’atto di concessione e della sottoscrizione dell’atto d’obbligo sul Portale del GSE, il Soggetto beneficiario può procedere con l’eventuale richiesta di anticipazione del 10% del contributo massimo riconoscibile, tramite il portale Sistemi di Produzione e Consumo – SPC, disponibile nell’Area Clienti GSE.
5.In alternativa al punto precedente, per impianti di potenza superiore a 200 kW, il soggetto beneficiario può richiedere un valore pari al 40% del contributo massimo (quota intermedia), dimostrando di aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili.
6.Il soggetto beneficiario può presentare (entro il 31 agosto 2026) la richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale, solo dopo aver concluso l’intervento e sostenuto il 100% delle spese ammissibili. Si specifica che, per ottenere il saldo dei contributi, l’impianto deve entrare in esercizio entro 18 mesi dall’ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.
7.Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica eroga il contributo (anticipazione, quota intermedia, saldo) a seguito delle verifiche di propria competenza. L’erogazione della quota a saldo potrà, tuttavia, avvenire solo successivamente alla stipula del contratto per il servizio di autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione in cui viene inserito l’impianto.
No, il contributo PNRR può essere richiesto:
-nel caso di CER, dalla medesima CER o da un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
-nel caso di Gruppo di Autoconsumatori, dal legale rappresentante dell’edificio o condominio o da un produttore/cliente finale che fa parte del Gruppo.
Per accedere al contributo in conto capitale del PNRR, l’impianto o il potenziamento di un impianto di produzione a fonte rinnovabile deve:
1.essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
2.avere potenza non superiore a 1 MW;
3.essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
4.essere inserito, una volta realizzato, in una CER o in un Gruppo di autoconsumatori per cui risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante;
5.essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la CER o il Gruppo di autoconsumatori;
6.rispettare gli ulteriori requisiti tecnici esplicitati nelle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico.
Si specifica che la data di avvio lavori deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario e che l’impianto deve entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, in data non successiva al 30 giugno 2026.
Ove previsti, per richiedere il contributo devono essere già disponibili il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio e il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. Inoltre, il Gruppo di autoconsumatori o la CER devono essere già stati costituiti.
In caso di spese maturate (vale a dire i giustificativi di spesa emessi) in data antecedente a quella di assegnazione del CUP al progetto PNRR, ma comunque successiva alla presentazione dell’istanza e alla data di avvio lavori, purché rientranti tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del DM 414/2023, si ritiene sufficiente, ai fini della loro rendicontazione, l’apposizione del codice identificativo rilasciato con l’invio della domanda dal Portale informatico GSE in luogo del codice CUP. Il codice CUP dovrà, invece, essere presente su tutti i documenti giustificativi di spesa e le attestazioni di pagamento emessi in data successiva alla sua attribuzione al progetto.
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o in un Gruppo di Autoconsumatori e ubicato in Comuni sotto i 5.000 abitanti.
Le richieste di accesso al contributo devono essere presentate dal soggetto beneficiario, dotato di autonomia patrimoniale, che può essere esclusivamente:
i.nel caso di CER, la medesima CER o un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
ii.nel caso di Gruppo di Autoconsumatori, il legale rappresentante dell’edificio o condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del Gruppo.
Pertanto, è esclusa la possibilità di individuare come soggetto beneficiario un produttore «terzo» ovvero un soggetto che non sia membro/socio della CER o facente parte del Gruppo di autoconsumatori.
Per presentare la richiesta di ammissione al contributo PNRR, è necessario aver costituito la CER o il Gruppo di Autoconsumatori. Solo successivamente alla presentazione della domanda, possono essere avviati i lavori per la realizzazione dell’impianto, che dovrà entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026. A seguito dell’entrata in esercizio, occorre presentare la richiesta di accesso agli incentivi per il servizio di autoconsumo diffuso e l’erogazione del contributo PNRR. Solo in caso di ammissione agli incentivi del servizio di autoconsumo diffuso, il beneficiario del contributo PNRR potrà ottenerne l’erogazione.
Per presentare la richiesta di ammissione agli incentivi per il servizio di autoconsumo diffuso, è necessario che la CER o il Gruppo di Autoconsumatori siano già costituiti e che l’impianto sia entrato in esercizio.
Si ricorda che nel caso di CER, ai fini dell’acceso agli incentivi, gli impianti/Unità di Produzione (UP) non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER.
Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima della regolare costituzione della CER e dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) e comunque a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (16/12/2021), dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.
In via facoltativa, è possibile richiedere la verifica preliminare per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso, prima dell’entrata in esercizio del primo impianto inserito nella CER o nel Gruppo di Autoconsumatori. Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza di accesso ai benefici.
Il contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR può essere richiesto nell’ambito di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e di un Gruppo di autoconsumatori.
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al massimo al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi di riferimento in funzione della taglia di potenza:
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
Nel caso in cui un soggetto beneficiario intenda realizzare in autonomia l’intervento ammesso a finanziamento, sono riconoscibili a valere sul contributo PNRR l’acquisto di materiali e il costo del personale impiegato per la realizzazione dell’intervento, a condizione che il soggetto beneficiario presenti la documentazione completa a comprova della spesa sostenuta e fornisca adeguate evidenze documentali (ad esempio, perizie e valutazioni tecniche rese da professionisti indipendenti/terzi) da cui si evinca la convenienza economica della soluzione proposta, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità della spesa e di quanto previsto nelle Regole Operative al paragrafo “1.1.4 Spese ammissibili”.