Abstract
Le regole operative del GSE prevedono una serie di soggetti che possono far parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso. In particolare, per la configurazione di CER o di GAC, il soggetto “CHIAVE” è senza dubbio il Referente. Infatti, è il Referente la “controparte” con il GSE nonché unico responsabile della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Le Comunità Energetiche possono essere formate da diversi soggetti con “pari dignità” ma dai ruoli differenti. In particolare:
- PROMOTORE: soggetto che promuove la realizzazione della CER;
- PRODUTTORE: soggetto intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto.
- SOCI/MEMBRI: soggetti che partecipano alla CER in qualità di consumatori (“Consumer”) e/o produttori (di energia rinnovabile) e contestualmente consumatori (“Prosumer”);
- CLIENTE FINALE: soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità.
- Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo ed è l’intestatario della bolletta elettrica.
- GESTORE DELLA CER: gestore della piattaforma di aggregazione e gestione dei dati di consumo/produzione dei membri, dei rapporti con il GSE (ente che eroga gli incentivi) ed eventualmente colui che fornisce supporto tecnico degli impianti.
- REFERENTE DELLA CER: soggetto a cui è demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al contributo per l’autoconsumo diffuso controparte che svolge il ruolo di rappresentante legale della Comunità Energetica che si interfaccia con il GSE;
Tra i soggetti sopra menzionati, merita senz’altro considerazione la figura del Referente.
In particolare, – per le Configurazioni di CER e GAC – le regole operative del GSE (Sezione 1 – Requisiti comuni per tutte le configurazioni – 1.1.1 Referente) definiscono Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la “gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio”.
Il Referente della CER può essere svolto:
- dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
- da un produttore, membro della CER
- da un cliente finale, membro della CER
- da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
N.B. nei casi 2-3-4, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
I1 Referente del Gruppo di autoconsumatori collettivi (GAC)
il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori può essere svolto da:
- uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- l’amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- il rappresentante legale dell’edificio.
- da un produttore – previo conferimento di apposito mandato senza rappresentanza, di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
N.B. In ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti a tale scopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi).
Infine si ricorda che al Referente:
- saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE.
- è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.
- nei casi di presenza nella configurazione di produttori “terzi” o di impianti/UP in scambio sul posto con produttore non coincidente con il Referente o di impianti/UP per i quali viene richiesto il ritiro dedicato nell’ambito del servizio per l’autoconsumo diffuso, per i quali il Referente non coincida con il produttore, il Referente deve aver ricevuto apposito mandato dai produttori affinché tali impianti/UP rilevino nell’ambito della configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome.
- ai fini dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste, il Referente è tenuto a consentire l’accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni, informandone preventivamente i relativi produttori.
- eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli saranno comunicati al Referente, il quale provvederà ad informare i membri secondo le modalità convenute negli atti di natura privatistica interni alla configurazione;
- Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto dell’art. 76 del suddetto decreto
Avv. Gualtiero Santerini
Consulente legale – CER “MY SOLARIS”