Abstract 

Le regole operative del GSE prevedono una serie di soggetti che possono far parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso. In particolare, per la configurazione di CER o di GAC, il soggetto “CHIAVE” è senza dubbio il Referente. Infatti, è il Referente la “controparte” con il GSE nonché unico responsabile della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

Le Comunità Energetiche possono essere formate da diversi soggetti con “pari dignità” ma dai ruoli differenti. In particolare:

Tra i soggetti sopra menzionati, merita senz’altro considerazione la figura del Referente.

In particolare, – per le Configurazioni di CER e GAC – le regole operative del GSE (Sezione 1 – Requisiti comuni per tutte le configurazioni – 1.1.1 Referente) definiscono Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la “gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio”. 

Il Referente della CER può essere svolto: 

  1. dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. 

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto: 

N.B. nei casi 2-3-4, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

I1 Referente del Gruppo di autoconsumatori collettivi (GAC)

il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori può essere svolto da: 

  1. uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri; 
  2. l’amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
  3. in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale; 
  4. il rappresentante legale dell’edificio. 
  5. da un produttore – previo conferimento di apposito mandato senza rappresentanza, di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

N.B. In ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti a tale scopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi).

Infine si ricorda che al Referente:

Avv. Gualtiero Santerini

Consulente legale – CER “MY SOLARIS”