Abstract

Esplora le Normative sulle Comunità di Energia Rinnovabile (CER): Scopri le direttive e i decreti che regolano le CER in Italia, inclusi incentivi e requisiti operativi. Un’analisi approfondita per comprendere il quadro normativo e le implicazioni per l’autoconsumo diffuso di energia rinnovabile.

La normativa nazionale di riferimento è rinvenibile nel D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (che recepisce la disciplina unionale delle CER – dir. 2018/2001/UE) il D.M. n. 414/2023 (cd. Decreto “CACER”) che disciplina gli incentivi disponibili per le varie categorie di “configurazioni di autoconsumo diffuso”.

Le CER incentivate devono altresì rispettare le regole contenute nel Testo Integrato Autoconsumo Diffuso” (TIAD), di cui all’allegato della delibera ARERA del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel (come modificata dalla delibera 15/2024/R/eel).

Di fondamentale importanza sono poi le regole operative emanate dal GSE in attuazione dell’art. 11 del Decreto CACER.

Per essere ammessa agli incentivi, lo Statuto della CER deve rispettare dei requisiti “minimi”; e ciò sotto due specifici punti di vista: ì) la partecipazione “aperta” e “volontaria” della Comunità; ìì) l’autonomia e la “sopravvivenza” della stessa. 

Tale esigenza, non si riscontra, invece, per l’altra importante “opzione” di configurazione ovvero le GAC “Gruppi di Autoconsumo Collettivo” (o “Condominiali”) laddove il “perimetro” dei soggetti che ne possono far parte è perfettamente individuato “ex lege” ovvero “i partecipanti devono essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio” (art. 30, comma 2, lett. a) D.lgs. 199/2021)

Le richiamate regole operative, al paragrafo 1.2.2.2. prevedono esplicitamente che lo “Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali: 

Se mentre le caratteristiche di cui ai punti a), b), d), e), f) non sembrano destare – “ictu oculi” – particolari criticità, quale “connotazione” dare, invece, agli aggettivi “aperta” e “volontaria” visto e considerato che le stesse “regole” al punto 1.2.2.3 prevedono che “Possono appartenere alla CER, in qualità di

membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso?”

A dare una prima risposta alla domanda, l’art. 31, D.lgs. 199/2021 sembra “suggerire” che “i clienti finali” (ovvero i consumatori energetici), ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili. Quindi, la categoria “principale” dei partecipanti/soci alla configurazione dovrebbe (o, meglio, deve) essere necessariamente quella dei “consumatori energetici”. 

Quindi, lo Statuto ben potrebbe prevedere la “clausola” secondo cui “l’ingresso di nuovi soci è subordinato all’aumentare di un numero sempre crescente di nuovi consumatori energetici”. 

Di modo tale da garantire alla CER di svolgere concretamente la principale “mission” ovvero la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Parimenti, non è possibile prevedere – “a contrario” – che i soggetti che hanno le caratteristiche previste dalla normativa (e che risiedono “sotto” la medesima cabina primaria) siano obbligati a far parte della (o di alcuna) configurazione.

Nel silenzio della legge e a parere di scrive, il legislatore sembra obbligare i redattori degli Statuti a prevedere dei meccanismi “automatici” in “uscita” e non in “ingresso” posto che l’art. 32, D.lgs. 199/2023 (Modalità di interazione con il sistema energetico) prevede che i membri di una CER:

  1. mantengono i loro diritti di cliente finale;
  2. possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo
  3. regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b). 

Avv. Gualtiero Santerini
Consulente legale – CER “MY SOLARIS”